Interessi legali per il tardivo pagamento della tassa automobilistica
Oltre alla sanzione (ridotta per ravvedimento operoso, entro l’anno o i due anni succesivi ma precedenti l’accertamento) vanno altresì corrisposti gli interessi legali calcolati sull’importo originariamente dovuto, al tasso legale e con maturazione giorno per giorno fino alla data in cui si effettua il pagamento.
Ai fini del calcolo degli interessi, si deve ricordare che il tasso legale è stato più volte modificato (in aumento e diminuzione) negli ultimi anni; quindi, per calcolare gli interessi per una tassa automobilistica che doveva essere pagata in anni passati, occorre applicare i seguenti parametri per i singoli periodi:
• 0,3% dall’1.1.2018 (DM 13.12.2017),
• 0,1% dall’1.1.2017 (DM 7.12.2016),
• 0,2% dall’1.1.2016 (DM 15.12.2015),
• 0,5% dall’1.1.2015 (DM 15.12.2014),
• 1% dall’1.1.2014 (DM 12.12.2013),
• 2,5% dall’1.1.2012 (DM 12.12.2011),
• 1,5% dall’1.1.2011 (DM 7.12.2010),
• 1% dall’1.1.2010 (DM 4.12.2009),
• 3% dall’1.1.2008 (DM 12.12.2007),
• 2,5% dall’1.1.2004 (DM 1.12.2003),
• 3% dall’1.1.2002 (DM 11.12.2001),
•3,5% dall’1.1.2001 (DM 11.12.2000),
• 2,5% dall’1.1.1999 (DM 10.12.1998),
• 5% dall’1.1.1997 (art. 2, c. 185, legge 23.12.1996 n. 662)