Dal 1 gennaio 2025, tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all’uso del tachigrafo (sia analogico che digitale, di ogni generazione) hanno l’obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (prima erano 28 giorni) nei controlli su strada – Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020.
Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione, di generazione 2 quindi rilasciate dopo il 10 luglio 2023, sono tutte in grado di registrare le attività per più di 56 giorni. Non è quindi necessario procedere alla loro sostituzione, se non in caso di imminente scadenza.